(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 7
                        del 7 febbraio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    Il primo comma dell'art. 10 della legge 21 gennaio 1997, n. 7, e'
sostituito dal seguente:
      "Il   contributo   e'   concesso  in  misura  pari  alla  spesa
effettivamente  sostenuta  per  importi fino a lire cinquemilioni. E'
aumentato del 50% della spesa effettivamente sostenuta per importi da
lire  cinquemilioni a lire diecimilioni. Per importi complessivamente
superiori  a  lire  diecimilioni il contributo e' determinato nel 75%
della  spesa effettivamente sostenuta e, comunque, per un importo non
superiore  a  lire  30 milioni. Per la realizzazione di ascensori nei
condomini ove risiedono portatori di handicap possono essere concessi
all'intero condominio contributi in misura non superiore al 75% della
spesa  effettivamente  sostenuta  e,  comunque,  per  un  importo non
superiore  a  lire 40 milioni. In tal caso il contributo a favore del
portatore  di  handicap  sara' pari al 75% della spesa a suo carico e
comunque,  non  superiore  a  lire 30 milioni, e la parte restante di
contributo  sara'  ripartita  tra  gli altri condomini in proporzione
alla  spesa  gravante su ciascuno di essi ripartita secondo i criteri
stabiliti dal codice civile per quote millesimali".
    Al   contributo   complessivo   cosi'   determinato  va  detratto
l'eventuale  contributo  statale  determinato  ai sensi del 2o comma,
dell'art. 9 della legge n. 13/1989.